Public utilities e riduzione del cuneo fiscale IRAP: va riconosciuto alle imprese che applicano una tariffa non remunerativa.

Public utilities e riduzione del cuneo fiscale IRAP: va riconosciuto alle imprese che applicano una tariffa non remunerativa.

Dalla sinergia tra i professionisti dello Studio e quelli dello Studio legale dell’Avvocata Sabrina Varricchio, che ci ha assistito, è scaturito un grande successo in Corte di Cassazione.

Dopo due gradi di giudizio, che hanno visto rigettate le tesi della difesa, la Suprema Corte ha accolto senza rinvio il ricorso.

La controversia trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini Irap a società, esercente l’attività di gestione e manutenzione di un depuratore per conto della Regione.

In particolare, la società, nella dichiarazione Irap relativa all’anno d’imposta 2013, aveva utilizzato la riduzione del cuneo fiscale, deducendo dalla base imponibile dell’imposta il costo del personale. E ciò, in quanto la gestione dell’impianto era in forza di un contratto di appalto, il cui corrispettivo era determinato dall’Ente regionale, e la società aveva come unico cliente l’Ente regionale.

L’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento con il quale disconosceva la deduzione del costo del lavoro, sulla base dell’assunto, sic et simpliciter, che la società operasse in regime di concessione e a tariffa.

Impugnato l’avviso, la società, difesa dallo studio, soccombeva sia in primo che in secondo grado. La decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione con l’unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Dlgs 446/1997.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4527 del 20.02.2025 cassava, senza rinvio, la decisione di II grado e accoglieva il ricorso di primo grado della società.

La Corte ha confermato l’orientamento che in tema di IRAP la deduzione dalla base imponibile Irap del costo del lavoro, si applica anche alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. “public utilities”) in forza di un contratto di appalto ovvero in virtù di un rapporto concessorio da parte dell’ente pubblico, nella sola ipotesi in cui la remunerazione del servizio sia rappresentata da una tariffa da corrispondersi da parte dell’utenza e non prevista come tale da garantire l’equilibrio economico-finanziario, in particolare tale da tener conto del costo fiscale IRAP.

Nel caso di specie, la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che dai documenti depositati in giudizio dalla società ricorrente nei due gradi precedenti, in particolare il bilancio e una nota della  Regione, si ricavava che lo svolgimento del servizio era previsto con un sistema di rimborso dei costi sostenuti con l’assenza di ricavi diretti e altri proventi e che la tariffa percepita dalla società non era una tariffa remunerativa, perché non vi erano ricavi verso l’esterno.

Da ciò faceva derivare che non risultava nemmeno rilevante la qualificazione del rapporto tra la società e l’Ente Regionale come concessione o appalto, e che poiché la tariffa non era remunerativa, il beneficio andava concesso.